Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali del Geometra

Legge  2  marzo  1949,  n.  144  –  Approvazione  della  tariffa  degli  onorari  per  le prestazioni  professionali  dei  geometri  coordinata  ed  aggiornata  da ultimo con il D.M. 6 dicembre 1993, n. 596. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 1994)

Norme generali

Art. 1.  –  Oggetto  della  tariffa.

La  tariffa  determina  gli  onorari  spettanti  al  geometra  per  le prestazioni professionali stragiudiziali, e si applica alle operazioni ordinarie indicate dagli artt. 16 e 24 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 (regolamento per la professione di geometra), per l’attuazione della legge 24giugno 1923, n. 1395. Nei  casi  previsti  dall’art.  21  del  regolamento  approvato  con  R.D.  11  febbraio  1929,  n.  274,  e  non contemplati nella presente tariffa, si applicano le tariffe dei professionisti nella cui competenza rientrano le prestazioni stesse.

Art. 2.  –  Circoscrizione.

Il  geometra  è  tenuto  ad  applicare  la  presente  tariffa  vigente  ed  è  soggetto,  per quanto  concerne  l’applicazione  di  essa  e  la liquidazione  degli  onorari,  alla  vigilanza  e  disciplina  del  Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione opera.

Art. 3.  –  Obbligatorietà.

L’applicazione  della  tariffa  è  obbligatoria  per  tutti  i  geometri,  salvo  particolari accordi riferentisi a prestazioni di carattere continuativo.

I compensi di cui al comma precedente si applicano anche alle prestazioni professionali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché alla quota parte di prestazio ni ancora da eseguire. I compensi stabiliti dalla tariffa professionale costituiscono minimi inderogabili.

Art. 4. –  Liquidazione delle specifiche.

E’ facoltà del geometra e del committente di chiedere al Consiglio del Collegio la revisione e liquidazione delle specifiche. La specifica deve essere accompagnata dagli elaborati relativi  alla  prestazione,  ed  occorrendo  dai  documenti  e  chiarimenti  idonei  alla  valutazione e al controllo della specifica.

Art. 5.  –  La  revisione  e  la  liquidazione  delle  specifiche  sono  fatte  dal  presidente  del  Collegio,  il  quale  può entrare anche nel merito della entità del lavoro, delle spese esposte e del valore intrinseco dell’elaborato, e può valersi altresì dell’opera di una Commissione nominata dal Consiglio del Collegio. Il presidente del Collegio comunica al richiedente il risultato della revisione e liquidazione.

Art. 6. – Per ogni revisione o liquidazione delle specifiche è dovuto al Collegio, oltre il rimborso delle relative spese, un contributo in ragione del 3% dell’onorario liquidato, con un minimo pari all’onorario vigente per una vacazione  ordinaria  del  geometra  di  cui  all’art.  32  della  tariffa  ed  un  massimo  pari  a  venti  volte il contributo minimo, oltre al rimborso delle spese. Quando la richiesta è fatta dall’autorità giudiziaria o da un ente pubblico, le spese sono a carico del Collegio.

Art. 7.  –  Proprietà  intellettuale.  Impiego  ripetuto  della  stessa  prestazione.

La  proprietà intellettuale che spetti al geometra in conformità alle leggi, per l’opera ideata e gli atti tecnici che la compongono, non è in alcun

modo pregiudicata dall’avvenuto pagamento dei compensi e indennizzi dovutigli. Il  committente  non  può,  senza  il  consenso  del  geometra,  valersi  dell’opera  e  degli  atti  tecnici  che  la compongono per uno scopo diverso da quello per cui furono commessi. Qualora un elaborato venga usato anche per altre applicazioni, oltre quella per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l’uso, al geometra, spetta, per ogni nuova applicazione, un compenso non inferiore al 25%  e  non  superiore  al  50%  delle  competenze  stabilite  dalla  tariffa  in  ragione  inversa  del  numero  delle applicazioni  oltre  alle  intere  competenze  per  le  nuove  prestazioni  da  esse  dipendenti  (rilievi,  traccia menti, contratto, direzione dei lavori, liquidazione, ecc.).

Art. 8. – Casi di inapplicabilità.

I compensi stabiliti nella presente tariffa per tutte le categorie di prestazioni non si  applicano  alle  opere  di  cui  il  geometra  sia l’appaltatore  o  il  fornitore,  qualora  il  compenso  debba intendersi compreso nell’utile dell’appalto o fornitura.

Art. 9. – Esecuzione d’urgenza.

L’assegnazione di un incarico con carattere d’urgenza dà diritto al geometra ad  un  maggior  compenso  in  misura  non  eccedente  il  25%  degli  onorari,  quando  l’urgenza  risulti  dalla  natura stessa  della  commissione  o  da  pattuizioni  avvenute  all’atto  della  medesima  o  al  momento delle sopravvenute ragioni di urgenza e il geometra abbia espletato l’incarico nel termine richiesto. Il  compenso  nella  misura  di  cui  sopra  è  ugualmente  dovuto  nel  caso  che  il  geometra  abbia  chiesto,  prima dello scadere del termine, una proroga per motivi ritenuti giustificati dal committente.

Art. 10.  –  Interruzione dell’incarico.

Qualora il lavoro sia in terrotto per recesso del committente, spetta al professionista il rimborso delle spese sostenute e l’onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito. Quando l’interruzione sia dovuta a  recesso del professionista, determinato da giusta causa, spetta a questi il

rimborso delle spese fatte e l’onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al committente. In caso di interruzione del lavoro per causa di forza maggiore o per recesso del geometra senza giusta causa, i reciproci rapporti saranno regolati dalle norme del codice civile.

Art. 11.  –  Incarichi  collegiali.

Quando  l’incarico  è  affidato  dal  committente  a  più  professionisti  riuniti  in collegio,  a  cia scuno  dei  membri  del  collegio  è  dovuto  l’intero  compenso  risultante  dall’applicazione  della presente  tariffa,  se  il  collegio  sia  composto  esclusivamente  di  geometri;  se  del  collegio  facciano parte anche ingegneri o dottori agronomi, a questi professionisti sono dovuti i compensi delle rispettive tariffe. Se il geometra è chiamato a collaborare con altro geometra e con un ingegnere o dottore agronomo a cui è stato  affidato  l’incarico,  in  qualità  di  condirettore o coadiutore, il compenso dovutogli, oltre al rimborso delle spese,  non  può  mai  essere  inferiore  a  quello  risultante  dalla  applicazione  della  presente  tariffa in ragione della parte di lavoro eseguito o del tempo impiegato.

Art. 12.  –  Varianti.

Le  varianti  ai  progetti,  se  rese  necessarie  da  fatti  imprevedibili  o  se  richieste  dal committente, debbono essere retribuite in aggiunta alle competenze per il progetto originario. Nello stesso modo debbono essere retribuite le prestazioni per cui si richiedano diverse e distinte soluzioni di massima o definitive.

Art. 13. – Diritti del committente.

AI committente spetta, salvo particolari pattuizioni, una sola copia di tutti gli elaboratori di cui si compone l’operazione commessa. Il geometra è tenuto a fornirgli tutti i dati, le notizie e gli atti necessari perché gli sia possibile di valersi pienamente dell’opera commessa, e non avrà diritto a ulteriori compensi per tali notizie, dati e atti, se essi possono implicitamente ritenersi compresi nei compensi esposti nella specifica.

Art. 14.  –  Anticipi.

Quando  le  operazioni  importino  un  anticipo  dì  spese,  il  geometra  può  richiederne  il versamento  al  committente.  In  rapporto  alla  entità  e  alla  durata  del  lavoro  avrà  diritto  altresì  al  pagamento  di acconti fino alla concorrenza delle spese sostenute e al 75% degli onorari spettantigli in base alla tariffa per la parte di lavoro eseguito. Nei  giudizi  arbitrali  o  peritali  il  geometra  può  richiedere  il deposito  integrale  anticipato  dello  spese  e competenze calcola te in via presuntiva.

Art. 15.  –  Pagamento  e  saldo.

Il  pagamento  a  saldo  della  specifica  deve  farsi  non  oltre  il  sessantesimo giorno da quello della sua presentazione. Dopo di che decorrono sulle somme dovute e non pagate gli interessi ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla Banca d’Italia.

Art. 16. – Contraddittori.

Quando una perizia debba essere discussa in contraddittorio con i tecnici dell’altra parte o in giudizio arbitrale spetta al geometra un aumento dal 20 al 30% sugli onorari.

Art. 17.  – Consultazioni.

Qualora il geometra si trovi nella necessità di ricorrere all’opera o al consiglio di uno specialista per la esecuzione dell’incarico, e ne abbia ottenuta autorizza zione dal committente, il compenso spettante ai professionista consultato deve essere pagato direttamente dal committente, indipendentemente dalle competenze del geometra.

Art. 18. – Collabora tori.

Le spese per le prestazioni dei collaboratori di concetto sono a carico del geometra quando  l’incarico  è  retribuito  a  percentuale  o  a  misura.  Esse  sono  a  carico  del  committente  che  vi  abbia consentito  e  vengono  calcolate  secondo  la  tariffa  stabilita  dall’art.  32  per  il  geometra,  quando  l’onorario è corrisposto a vacazioni.

Capo II  – Delle specifiche

Norme per la compilazione delle specifiche

Art. 19. – Contenuto delle specifiche.

La specifica deve contenere:

  1. a) l’intestazione del professionista;
  2. b) le  indicazioni  relative  al  lavoro  commesso  (nome  del  committente,  oggetto  e  data  dell’incarico  con

riferimento ai re lativi documenti ed alle particolari clausole o accordi);

  1. c) la nota particolareggiata dei rimborsi e delle indennità contemplate dagli artt. 1 a 25;
  2. d) il computo dei compensi indicati dagli artt. 28 e 31 quando competono;
  3. e) il calcolo degli onorari determinati in base ai criteri indicati dall’art. 26.

Art. 20.  –  Compensi  che  sono  sempre  dovuti  al  geometra.  Compensi  commutabili.

Agli  onorari  per  le prestazioni valutate a descrizione, a misura o a percentuale debbono sempre essere aggiunte: le indennità, rimborsi e diritti di cui agli artt 21 a 25; le vacazioni per il tempo occorso nelle operazioni di campagna e nei viaggi o per interruzioni involontarie  a norma  degli  artt.  28  e  31  e,  quando  ne  sussistano  i  motivi,  le  eventuali  percentuali  d’aumento  previste  dalla tariffa. Agli onorari per le prestazioni valutate a vacazioni (artt. 29 e 32) devono sempre essere aggiunti: le indennità, i rimborsi e diritti di cui agli artt. 21 a 25; le vacazioni per il tempo impiegato nei viaggi o per inevitabili attese e interruzioni involontarie nella misura indicata dall’art. 31; e, quando ne sussistano i motivi: i compensi spettanti ai collaboratori di concetto (geometri) come dall’art. 18; le eventuali percentuali d’aumento previste dalla tariffa.

Indennità e rimborsi

Art. 21.  – Spese da rimborsare.

Indipendentemente dai criteri di valutazione degli onorari, devono sempre essere rimborsate al geometra, salvo i particolari accordi col committente, le seguenti spese:

  1. a) spese vive di viaggio e soggiorna e le spese accessorie sostenute dal professionista, dai collaboratori e

dal suo personale di aiuto per il tempo trascorso fuori residenza;

  1. b) retribuzioni del personale subalterno d’aiuto nelle operazioni di campagna;
  2. c) spese per provviste di materiali necessari per le operazioni di campagna, trasporti e facchinaggio;
  3. d) spese dì bollo e registro, i diritti di uffici pubblici e privati, le spese portuali, telegrafiche e telefoniche;
  4. e) spese di  scritturazione,  traduzione,  cancelleria,  riproduzione  di  disegni  eccedenti  quelle  per  la  copia

spettante al committente giusto l’art. 13.

Art. 22. –  Le spese di viaggio in ferrovia sono rimborsate al geometra e ai suoi collaboratori sulla base della tariffa di seconda classe nelle ferrovie dello Stato per i percorsi superiori a 100 chilometri, nei piroscafi e nelle ferrovie secondarie per qualunque percorso; e della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto. Le spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi pro pri o noleggiati, sono rimborsate secondo le tariffe chilometriche applicate sul luogo. Per i percorsi non effettuabili coni veicoli ordinari, spetta al geometra e ai collaboratori, oltre alle vacazioni di cui all’art. 31, una indennità di € 0,068 per ogni chilometro del percorso per l’andata o il ritorno.

Art. 23.  – Percentuale sulle spese.

Quando il committente non abbia anticipato i fondi per le spese a sensi dell’art. 14, al geometra compete sull’ammontare di esse l’aumento del 10%.

Art. 24.  –  Diritti  di  copia.

Per  il  rilascio  di  copie  di  atti  o  disegni,  oltre  alle  spese  di  scritturazione  e riproduzione  di  cui  alla  lett.  e)  dell’art.  71,  spetta  al  geometra  per  diritto  di  collaborazione  un  compenso  in ragione del 15% della spesa stessa. La percentuale è raddoppiata se la richiesta delle copie avvenga dopo tre anni dalla consegna dell’elaborato.

Art. 25.  –  Indennità  fisse  e  diritti.

Per  la  redazione  di  lettere,  cartoline,  telegrammi  e  per  ogni  colloquio telefonico rela tivo all’incarico, è dovuto al geometra un compenso minimo di € 0,102 e massimo di € 0,508. Per giuramento di perizia spetta al geometra un compenso di € 1,02.

Criteri di valutazione dell’onorario

Art. 26. – Termine ci cui si applicano le tariffe unitarie.

L’onorario spettante al geometra per le prestazioni di cui all’art. 2 può essere valutato:

  1. a) in ragione del tempo impiegato (onorari a vacazione); b) in ragione della estensione (onorari a misura);
  2. c) in ragione dell’importo dell’opera (onorari a percentuale);
  3. d) in ragione dell’importanza dell’incarico (onorari a discrezione).

Gli onorari spettanti al geometra debbono, di regola, essere valutati a misura o a percentuale.

Capo III – Tariffa degli onorari

Onorari a vacazione

Art. 27.  –  Prestazioni  da  computare  in  ragione  del  tempo.

Si  valutano  in  ragione  del  tempo  impiegato  le prestazioni  il  cui  risultato  non  può  esprimersi  in  estensione  o  in  valore,  o  nelle  quali  il  tempo  concorra  come elemento principale della presentazione.

Art. 28.  – È sempre compensato a vacazioni il tempo impie gato nelle operazioni di campagna (vedi art. 31), neI viaggi di andata e ritorno (vedi art. 22) e quello trascorso per cause indipendenti dalla volontà del geometra, anche quando le prestazioni vengano valutate a misura, a percentuale o a discrezione.

Art. 29. – Sono computati a vacazioni, di regola e quando costituiscono l’oggetto principale delle prestazioni:

  1. a) i convegni  e  le  consultazioni  preliminari  orali  o  scritte  anche  se  riguardino  lavori  retribuiti  a percentuale, a misura o a discrezione;
  2. b) gli inventari e le consegne dei fabbricati;
  3. c) le determinazioni e verifiche di confini;
  4. d) i rilievi in piante e sezioni dei fabbricati di piccola entità (vedi art. 45) e le riduzioni o gli ingrandimenti di mappe e disegni;
  5. e) i frazionamenti, gli stati di riforma, gli estratti e le misure catastali, per i quali tuttavia restano fermi i compensi di cui all’art. 37;
  6. f) i rilievi planimetrici e altimetrici, le consegne e riconsegne e bilanci fino alla estensione di cinque ettari;
  7. g) le operazioni di stima in genere per importi inferiori a € 103,29;
  8. h) il rilievo e il tracciamento di strade e canali quando il rilievo o il tracciamento costituisce un incarico a se stante; e non è determinabile in superficie;
  9. i) i rilievi planimetrici e altimetrici dei centri abitati fino alla estensione dì cinque ettari;
  10. j) i rilievi e tracciamenti sotterranei, in acqua, per funivie, teleferiche e simili (vedi artt. 34 e 35);
  11. k) la stima dei danni colonici, salvo il disposto dell’art. 62;
  12. l) la direzione dei lavori di sistemazione, demolizione, sopraelevazione di fabbricati o dei lavori eseguiti in economia diretta;
  13. m) la direzione  dei  lavori  quando  richieda  la  presenza  giornaliera  e  prolungata  del  direttore  o  del  suo sostituto (vedi artt. 56 e 59).

Art. 30. – Computo delle vacazioni.

Le prestazioni a vacazioni si computano in base al tempo effettivamente occorso. Per ogni periodo di un’ora o frazione si calcola una vacazione. Non si possono chiedere di regola meno di due e più di dieci vacazioni al giorno salvo i casi di urgenza o la esecuzione di lavori in ore notturne (vedi art. 33).

Art. 31.  –  Onorario  integrativo  a  vacazione.

Nei  casi  previsti  dall’art.  28  (lavori  di  campagna)  quando l’onorario  a  vacazione  è  integrativo  di  quello  percentuale  o  a  misura  o  a  discrezione,  la  vacazione  è  fissata  in ragione di:

€ 22,47 per il geometra (per ogni ora o frazione di ora);

€ 13,94 per gli aiutanti di concetto (per ogni ora o frazione di ora).

Art. 32.  –  Onorari  per  lavori  a  vacazione.

Nei  casi  previsti  dall’art.  29,  quando  l’onorario  a  vacazione esclude altre forme di retribuzione del lavoro tecnico, fermo sempre il rimborso delle spese di cui agli artt. 21  e 25, la vacazione è fissata in ragione di:

€ 44,93 per il geometra (per ogni ora o frazione di ora);

€ 28,41 per gli aiutanti di concetto (per ogni ora o frazione di ora).

Nel  computo  delle  vacazioni,  per  le  prestazioni  considerate  dal  presente  articolo  si tiene conto di tutto il tempo impiegato per la esecuzione dell’incarico, in campagna e in ufficio nonché del tempo trascorso nei viaggi e di quello perduto per cause indipendenti dalla volontà del geometra. Per le operazioni svolte in condizioni di particolare disagio, le vacazioni di cui agli artt. 31 e 32 della stessa tariffa sono aumentate fino al 50%; restano assorbiti in tale aumento i compensi previsti dagli artt. 33, 34 e 35 della tariffa.

Art. 33. – Lavori notturni e disagiati.

Si veda il comma 3 dell’art. 32.

Art. 34. – Rilievi sotterranei o in acqua.

Si veda il comma 3 dell’art. 32.

Art. 35. – Teleferiche e funivie.

Si veda il comma 3 dell’art. 32.

Art. 36. – Conferenze.

Per consultazioni verbali, l’onorario minimo è di € 0,339.

Art. 37.  –  Tipi  di  frazionamento.

Per  i  tipi  di  frazionamento  all’onorario  a  vacazione  di  cui  alla  lett.  f) dell’art. 29 va aggiunto un compenso di € 0,407 per ogni nuova particella risultante dal frazionamento.

Onorari a misura

Art. 38.  –  Prestazioni  da  valutare  a  misura.

Agli  onorari  a  misura  vanno  sempre  aggiunti  il  compenso integrativo di cui agli artt. 28 e 31 e i rimborsi di cui agli artt. 21 al 25.

Art. 39. – Sono valutati in ragione della estensione gli onorati relativi alle seguenti prestazioni:

  1. a) operazioni topografiche di rilevamento, altimetriche e planimetriche per estensioni di oltre cinque ettari;
  2. b) misura dei fondi rustici e urbani;
  3. c) consegne e riconsegne dei beni rustici per estensioni di oltre cinque ettari, e dei beni urbani, bilanci e inventari.

Lavori topografici

Art. 40. – Rilievi topografici.

Sono compresi in questa categoria i rilievi planimetrici e altimetrici, sia che costituiscano incarico a se stante, sia che si considerino lavoro ausiliario di altre prestazioni, riguardanti tutte le particolarità del terreno che interessano lo scopo per cui furono commessi. Per le estensioni fino a cinque ettari l’onorario sarà computato a tempo. Per le estensioni superiori oltre alla indennità oraria stabilita per le operazioni di campagna dagli artt. 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli artt. 21 aI 25, gli onorari si determinano in base alla allegata tabella A2. I compensi unitari di cui alla prima colonna si sommano con quelli indicati nelle colonne successive, i quali possono anche applicarsi separatamente alle singole parti del lavoro eseguito o cumularsi. Per le equidistanze diverse da quelle contemplate dalla tabella A2 i compensi si calcolano per interpolazione lineare.

Per i rilievi nella scala 1:500 le suddette tariffe vengono aumentate del 20%.

Per i rilievi nella scala 1:1000 le suddette tariffe vengono aumentate del 10%.

Per i rilievi nella scala 1:5000 le suddette tariffe vengono diminuite del 15%.

Per  le  estensioni  comprese  nello  stesso  perimetro  ed  eccedenti  i  25  ettari,  le  suddette  tariffe  vengono diminuite proporzionalmente come segue:

superfici da 25 a 50 ettari, dallo O al 10%;

superfici da 50 a 100 ettari, dal 10 al 15%;

superfici da 100 a 130 ettari, dal 15 al 20%;

superfici oltre 150 ettari, 20%.

Quando il calcolo delle superfici è fatto con mezzi grafici o meccanici il compenso di cui all’ultima colonna della tabella A2 si riduce a metà.

Per terreni di natura o giacitura  varia  si  applicano  alle  singole  parti  del  rilievo  le  corrispondenti  voci  della tabella.

Art. 41.  – Triangolazioni e poligonazioni.

Le triangolazioni secondarie a lati rettilinei e le poligonazioni si valutano  a  vacazione o in ragione di €  9.74  per  ogni  stazione  quando  costituiscono operazione a sé stante e in ragione a €  6,82  quando  costituiscono  operazione  sussidiaria  di  quelle  di  cui  all’articolo  precedente,  oltre  ai compensi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31. Le poligonazioni si valutano a vacazione o in ragione di € 3,90 per ogni stazione, oltre ai suddetti compensi.

Art. 42. – Rilievi di strade e canali.

Le voci della colonna prima della tabella A2 possono applicarsi anche al rilievo planimetrico di zone per la costruzione di strade  e canali, al rilievo altimetrico di strade e canali quando interessi  una  zona  di  larghezza  quasi  costante,  valutando  la  superficie  rilevata  in  base  alla  effettiva  larghezza media della zona rilevata, ed applicando alla tariffa un aumento del 25%. Oltre all’onorario per il rilievo planimetrico sono dovuti: per ogni sezione trasversale larga da metri 10 a metri 50, un compenso proporzionale da € 1,95 a € 3,90; per  profili  longitudinali,  un  compenso  variabile  da  €  1,95  a  €  3,90  l’ettometro,  a  seconda  che  si  operi in pianura, collina, montagna.

Art. 43.  –  Misura  dei  fondi  rustici.

La  misura  dei  fondi  ru stici  intesa  a  determinare  il  perimetro  e  la superficie  degli  appezzamenti,  con  la  semplice  indicazione  delle  linee  di  confine  e  di  quelle  naturali  di delimitazione,  e  comprensiva  del  rilievo,  del  tipo  e  del  calcolo  della  superficie,  fermi  il  rimborso  delle  spese (artt. 21 al 25) e il compenso orario per le operazioni di campagna (artt. 28 e 31), si compensa con gli onorari di

cui alla allegata tabella B2. Per le superfici intermedie l’onorario si determina per in terpolazione lineare. la tariffa si applica singolarmente per ogni appezzamento di cui si debba determinare la superficie. Per terreni ostacolati dalla vegetazione intersecati da strade, canali, ecc., i compensi possono aumentare fino al 30%.

Per terreni frastagliati, scoscesi o mal praticabili i compensi possono aumentare fino al 50%.

Se non è richiesto il calcolo delle superfici i suddetti compensi si riducono del 30%.

Se è richiesta la semplice indicazione della superficie senza il tipo, i suddetti compensi si riducono del 20%.

Se oltre alla rappresentazione dei perimetri è richiesta l’in dicazione grafica dei piantamenti e delle colture, va applicato un aumento del 50%.

Le  operazioni  accessorie  (pratiche  o  ricerche  catastali,  aggiornamenti,  verifiche  e  rettifiche  di  confini, relazioni, ecc.) si compensano a parte a vocazione.

Art. 44.  – Rilievi dei centri abitati.

Il rilievo dei centri abitati con la indicazione dei perimetri dei fabbricati, delle strade e spazi interposti (esclusa la rappresentazione interna delle fabbriche), viene compensato a vacazioni per superfici fino a cin que ettari, e, per superfici maggiori (fermi i compensi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31) in base alla allegata tabella C2. Il  rilievo  altimetrico  dei  centri  abitati  si  valuta  in  ragione  del  25%  dei  compensi  suddetti  tanto  se  eseguito unitamente a quello planimetrico, quanto separatamente.

Art. 45. – Rilievo di fabbricati e delle aree fabbricabili.

I rilievi delle piante e sezioni dei fabbricati e delle aree fabbricabili sono compensati (salvo i compensi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31) in ragione delle superfici delle singole piante e sezioni in base alla allegata tabella D2. Sono a carico del committente i ponteggi e gli altri mezzi eccezionali per il rilevamento. Nei rilievi di aree fabbricabili dì alto valore, richiedenti la massima approssimazione, ai compensi suddetti può essere aggiunto un aumento discrezionale in relazione al valore del terreno.

Art. 46. – Lottizzazioni.

In caso di lottizzazioni, gli onorari di cui alla lett. a) della tabella D2 possono essere aumentati dal 20 al 100%, e viene compensato a parte il tracciamento sul terreno delle linee di progetto.

Consegne e riconsegne di fondi rustici

Art. 47.  –  Consegne,  riconsegne,  inventari,  bilancio.

Le  operazioni  di  consegna  o  riconsegna  dei  fondi rustici comprendono i rilievi di campagna, la compilazione dello stato di consistenza e dell’inventario. I bilanci comprendono il sommario del consegnato e riconsegnato e il conteggio del debito o del credito. Fermi i compensi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31 gli onorari si determinano in base alla allegata tabella E2. Per superfici intermedie l’onorario si determina per interpolazione lineare. Ai  suddetti  onorari  devono  aggiungersi  i  compensi  a  vocazione per le ricerche di titoli di possesso, diritti, servitù e simili, la redazione di mappe e tipi. I   compensi   suddetti   sono   comprensivi   dell’aumento   previsto   dall’art.   16   per   il   contraddittorio   e presuppongono che le consegne e gli inventari vengano redatti sulla scorta di precedenti consegne. Quando invece siano impostate ex novo, i compensi potranno essere aumentati del 30%.

Onorari a percentuale

  1. Tutti i compensi da valutarsi a percentuale sono calcolati applicando la seguente formula matematica:

Tr = Ti.  ( Ir / Ii ) t dove: Tr=  tariffa ricercata espressa in percentuale;

Ti= tariffa di riferimento espressa in percentuale;

Ir= importo della tariffa ricercata;

Ii= importo della tariffa di riferimento;

t= tangente della retta delle tariffe.

  1. Le prestazioni relative a importi, valori o imponibili infe riori a quelli espressi nelle tabelle sono valutate a discrezione del professionista e non potranno essere superiori al primo scaglione di dette tabelle; quelle relative a importi, valori oimponibili superiori sono valutate con l’applicazione della formula di cui al comma precedente (vedere esempio dopo tabella N).
  1. Per importi,  valori  o  imponibili  intermedi  rispetto  a  quelli  espressi  nelle  tabelle,  l’onorario  è  calcolato mediante in terpolazione lineare.

Operazioni di estimo

Art. 48. – Stima dei fondi rustici e delle aree fabbricabili.

Le operazioni di stima e divisione dei fondi rustici e delle aree fabbricabili sono compensate in base ad una percentuale del valore stimato, a seconda che si tratti di:

  1. a) stima analitica  corredata  della  descrizione  dettagliata  dell’immobile,  dei  calcoli  e  della  relazione motivata;
  2. b) stima sommaria costituita dalla descrizione e relazione sintetica;
  3. c) giudizio di stima, esprimente il semplice parere sul valore dell’immobile.

Oltre ai compensi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31 sono dovutigli onorari da determinarsi in base alla allegata tabella F3. L’applicazione della tabella per valori intermedi si fa per interpolazione lineare. Per valori inferiori a € 51,65 l’onorario può essere valutato a vacazioni o a discrezione. Per terreni molto frazionati, di natura e produttività varia, o differenziati dal tipo locale dei fondi rustici e nei casi di particolare difficoltà di apprezzamento gli onorari possono essere aumentati fino al 30%. Per  le  stime  che  richiedono  diverse  e  separate  valutazioni  riflettenti  parti  dello  stesso  oggetto,  l’onorario dovuto è quello risultante dal cumulo delle competenze relative ai singoli valori stimati. I  valori  di  cui  si  tiene  conto  per  la  determinazione  dell’onorario  sono  quelli  risultanti  dalla  stima, indipendentemente dalle detrazioni che il perito abbia effettuato per le condizioni speciali dell’immobile. Quando  la  stima  comprende  diversi  fondi  valutati  separatamente,  le  percentuali  di  onorato  si  applicano  ai singoli valo ri stimati. I  rilievi  e  gli  aggiornamenti  delle  piante,  le  verifiche  di  confini,  gli  accertamenti  di  censi,  livelli,  legati, usufrutti, ecc. connessi alle operazioni di stima, devono essere compensati a parte in base alle relative voci della tariffa.

Art. 49.  –  Misura e stima delle  scorte morte, della legna e delle piante.

Quando non formino capitolo di bilancio nelle consegne e riconsegne la misura, gli inventari e le valutazioni delle scorte morte, legna e piante, si compensano in base al valore stimato, nella seguente misura:

Importo di stima fino a € 25,82 onorano 5.57%

Importo di stima fine a € 51,65 onorario 4.10%

Importo di stima fino a € 258,23 onorario 2,79%

Importo di stima fine a € 516,46 onorario 2,13%

Importo di stima fino a € 2582,28 ed oltre onorario 1,63%

Con un minimo di € 1,69 oltre i rimborsi ed i compensi orari di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31. Quando la prestazione si limita alla sola misura l’onorario è ridotto del 30%. Per i valori intermedi il compenso è determinato per interpolazione lineare. Le  mercedi  degli  operai  per  sondaggi,  tagli,  formazione  degli  ammassi  e  cumuli  sono  a  carico  del committente.

Art. 51. – Stime, inventari e consegne di fabbricati.

L’onorario per la stima dei fabbricati si applica al valore stimato, a seconda che si proceda con uno dei seguenti criteri:

  1. a) stima analitica  corredata  della  descrizione  dettagliata  dell’immobile,  dei  calcoli  e  della  relazione,  ed eseguita in base al costo dell’area e della costruzione oppure in base al reddito o con metodo misto;
  2. b) stima sommaria, costituita dalla descrizione e relazione sintetica;
  3. c) giudizio di stima, esprimente il semplice parere sul valore dell’immobile; e si valuta in aggiunta ai rimborsi e compensi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31 in base alla allegata tabella G3. L’applicazione della tabella per valori intermedi si fa per interpolazione lineare. Per importi inferiori a € 51,65 l’onorario può valutarsi a vacazione o a discrezione. Per la stima dei fabbricati da demolire si applica l’onorario stabilito nella colonna prima della tabella G3. Per le  stime  che  richiedono  diverse  e  separate  valutazioni  riflettenti  parti  dello  stesso  oggetto,  l’onorario  è quello risultante dal cumulo delle competenze relative ai singoli valori stimati. Gli inventari e le consegne dei fabbricati, quando non si tratti di fabbricati rurali facenti parte della consegna del fondo, si valutano a vacazioni.

Art. 52. – Divisione patrimoniale.

Gli onorari per le stime relative a divisioni patrimoniali si determinano con le percentuali stabilite per le singole stime senza tener conto delle eventuali deduzioni o passività sul valore del patrimonio. La formazione delle quote eseguite su stime e tipi compilati dallo stesso perito è compensata col 30% delle competenze  suddette  riferite  al  valore  di  ogni  singolo  lotto;  se  viene  effettuata su stime e tipi eseguiti da altro perito è compensata col 40% del suddetti valori. Si  compensano  a  parte,  a  base  di  tariffa,  le  prestazioni  accessorie  per  frazionamenti,  verifiche  di  confini, ricerche  catastali,  misurazioni,  computi  metrici  e  di  superficie,  produzione  di  documenti,  consultazione, redazione del progetto divisione, assistenza all’atto notarile, ecc.

Art. 53.  –  Stime  per  espropriazione.

Nelle  stime  per  espropriazione  l’onorario  è  determinato in base allo tabelle  F2  e  G3,  applicando  le  percentuali  separatamente  ai  valori  della  parte  espropriata,  della  parte  residua (quando  debba  essere  stimata  per  determinarne  il  deprezzamento  o  il  plus-valore derivante dalle nuove opere), delle indennità per scorpori, frutti pendenti e quanto altro formi titolo dell’indennizzo di esproprio. Si  compensano  a  parte,  a  base  di  tariffa,  le  prestazioni  accessorie  per  frazionamenti,  verifiche  di  confini, ricerche catastali e simili.

Art. 54.  –  Perizie per affitti  di  fondi  rustici  e  urbani.

L’onorario  nelle  perizie  per  la  determinazione  del canone  d’affitto  dei  fondi  rustici  e  urbani  è  valutato  in  base  alle  seguenti  percentuali  del  canone  annuo  di locazione:

Canone di locazione fino a € 25,82 – Fondi rustici 11.16% con un minimo di € 2,54 – 7.87% con un minimo di € 1,69

Canone di locazione per € 51,65 – Fondi rustici 10.17% – Fondi urbani 6.89%

Canone di locazione per € 103,29 – Fondi rustici 9.19% – Fondi urbani 5.91%

Canone di locazione per € 258,23 – Fondi rustici 6.89% – Fondi urbani 4.93%

Canone di locazione per € 1291,14 e oltre –  Fondi rustici 3.94% – Fondi urbani 2.96%

Per valori intermedi l’onorario si determina per interpolazione lineare.

Costruzioni civili stradali e idrauliche

Art. 55. – Importo a cui si applica l’onorario.

La percentuale degli onorari per la progettazione, direzione e liquidazione  di  costruzioni  si  applica  all’importo  risultante  dal  progetto,  lordo  da  ribassi  e  detrazioni,  se l’incarico si limiti al progetto; all’importo lordo della liquidazione dei conti dei lavori in appalto e delle forniture, aumentate degli eventuali importi suppletivi accordati in sede di collaudo, e senza le eventuali detrazioni fatte dal direttore  dei  lavori  o  dal  collaudatore,  quando  le  prestazioni  comprendono  lo  svolgimento  integrale  dell’opera commessa.

Art. 56.  –  Prestazioni  nelle  costruzioni.

Agli  effetti  di  quanto  è  disposto  nell’articolo  precedente  e  nei successivi artt. 57 e 58 lo svolgimento dei lavori dì costruzione comprende le seguenti operazioni tecniche: Progetto di massima: disegno schematico e preventivo sommario; e per le costruzioni di strade e canali e, in genere  per  le  opere  sviluppate  in  lunghezza,  anche  il  tracciato  della  poligonale  di  massima  e  la  relazione  sul tracciato scelto.

Progetto esecutivo: disegni quotati in piante, sezioni, profili, calcoli, relazioni, e, per la costruzione di strade, canali ed opere sviluppate in lunghezza, anche il tracciamento definitivo sul terreno.

Prevenivo  di  spesa:  analisi  dei  prezzi,  computo  metrico,  stima  dei  lavori  da  servire  di  base  alla  esecuzione anche in appalto.

Direzione  dei  lavori:  consegna  e  sorveglianza  dei  lavori  mediante  visite  periodiche  effettuate  quando  il direttore, a  proprio  esclusivo  giudizio,  lo  ritenga  necessario;  emanazione  di  ordini,  svolgimento  dei  particolari dell’opera,  controllo  e  condotta  amministrativa.  Nei  casi  in  cui  si  richieda  la  presenza  giornaliera  e  prolungata del direttore si applicano le norme di cui all’art. 29 lettera o), oppure 59 ultimo comma.

Liquidazione dei lavori: contabilità tecnica, verifica delle misure e forniture: liquidazione del conto finale. Le controdeduzioni alle riserve dell’impresa devono essere compensate a parte discrezionalmente.

Art. 57.  –  Classifica delle costruzioni.

Le  prestazioni  a  cui  si  applicano  gli  onorari  stabiliti  nelle  seguenti tabelle H4 e I2 riguardano le seguenti specie di opere:

Categoria  I.  –  Costruzioni  rurali,  modeste  costruzioni  civili,  edifici  pubblici  per  Comuni  fino  a  10.000

abitanti:

  1. a) costruzioni rurali comuni, case di abitazione (abitazione N.D.R.) per non oltre due famiglie nelle zone rurali; magazzini, capannoni e rimesse in un solo locale ad uso di ricovero o di piccole industrie;
  2. b) costruzioni per  aziende  rurali  con  annessi  edifici  per  la  conservazione  dei  prodotti  o  per  industrie agrarie;  case  di  abitazione  popolari  nei  centri  urbani,  edifici  pubblici;  magazzini,  capannoni,  rimesse  in  più locali, ad uso di ricovero e di industrie;
  3. c) case d’abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato e ferro, edifici pubblici;
  4. d) restauri, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati;
  5. e) impianti di servizi primari;

Categoria II.

  1. f) strade e canali;
  2. g) strade di collina alta e montagna, che presentino maggiori difficoltà di studio;
  3. h) arginature e lavori di terra;
  4. i) manufatti per opere stradali e idrauliche a se stanti;
  5. j) impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua, fognature urbane;

Categoria III. (N.D.R.)

  1. k) bonifiche idrauliche ed irrigazioni o gravità con portata massima di litri 100 al minuto;
  2. l) bonifiche idrauliche  e  irrigazioni  con  sollevamento  meccanico  di  acqua  con  impianti  di  potenza  non maggiore di 15 HP in acqua sollevata (esclusi i macchinari). Piccole derivazio ni d’acqua di lieve entità;
  3. m) progetti di bonifica agraria.

Art. 58. – Onorari per le costruzioni.

Ad ognuna delle suddette categorie di lavori corrispondono i compensi percentuali stabiliti nella tabella H4. Per gli importi intermedi l’onorario si calcola per interpolazione lineare. Oltre ai suddetti onorari spettano sempre al geometra i rimborsi e i compensi onorari di cui agli artt. 21 a 25,

28 e 31. Gli onorari suddetti sono dovuti integralmente quando il geometra adempie all’incarico e lo svolge dalla fase iniziale  (progetto  di  massima)  al  suo  compimento  (liquidazione),  anche  se  sia  stata  omessa  qualcuna  delle operazioni indicate nell’art. 56, purché non rappresenti un valore superiore a 0,20 nella tabella I2. La misura e la contabilità dei lavori è compensata in base alla tabella contraddistinta dalla lettera M2. Tale operazione  si  identifica  con  la  regolare  compilazione  dei  documenti  contabili.  Le  controdeduzioni  alle  riserve

dell’impresa sono compensate a parte. discrezionalmente. I  collaudi  di  opere  di  terzi  sono  compensati  in  base  alla  tabella  contraddistinta  dalla  lettera  N.  L’importo  o valore  dell’opera  è  quello  che  risulta  dalla  liquidazione  del  conto  finale,  al  lordo  dell’eventuale  ribasso  o dell’eventuale aumento d’asta.

Art.  59.  –  Prestazioni  parziali.  Aggiornamento  di  progetti.

Quando  l’incarico  non  riguarda  l’intero svolgimento  dell’opera,  ma  si  limita  ad  alcune  delle  operazioni  indicate  dall’art.  56,  l’onorario  risultante  dalla tabella  H4  sarà  moltiplicato  per  le  aliquote  corrispondenti  a  tali  prestazioni  indicate  nella  allegata  tabella  I2  e aumentato del 25 per cento; avvertendo che le aliquote previste nella colonna «aggiornamenti di progetti» vanno applicate come percentuali delle aliquote o lato. La aliquota del progetto esecutivo va sempre sommata con quella del progetto di massima e del preventivo sommario, anche se il progetto di massima non sia stato richiesto. I progetti di riparto delle spese consorziali si compensano con l’aliquota del 4.93 per cento sull’importo da ripartire. L’aliquota  per  la  direzione  dei  lavori,  salvo  quanto  è  disposto  dall’arI.  29,  lettera  o)  può  essere  aumentata fino al 40 per cento quando manchi il personale di assistenza per conto del committente.

Onorari a discrezione

Art. 60. – Prestazioni da valutare discrezione.

Si valutano a discrezione le prestazioni che non si possono riferire ad entità o a valori e in cui l’elemento tempo ha carattere secondario.

L’onorario è calcolato tenendo conto della importanza, delle difficoltà e dell’esito dell’incarico ed infine del tempo occorso, fermo restando il diritto al compenso integrativo per i lavori di campagna di cui agli artt. 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli artt. 21 a 25. Sono valutati a discrezione:

  1. a) liquidazione dei danni della grandine e dell’incendio nei fondi rustici;
  2. b) consulenze, pareri e giudizi tecnico-legali, ispezioni, inchieste, memorie e relazioni peritali;
  3. c) assistenza tecnica nelle vertenze, nei contratti e relativi studi, giudizi arbitrali, concordati, transazioni;
  4. d) memorie e perizie stragiudiziali in materia di responsabilità civile e penale;
  5. e) denunce per successioni;
  6. f) convenzioni per servitù prediali, diritti d’acqua e simili;
  7. g) giudizi tecnici e prestazioni nelle operazioni di vendita, permuta e simili;
  8. h) opere di consolidamento di terreni e fabbriche;
  9. i) operazioni di collaudo, prove, assaggi;
  10. j) operazioni non  previste  dalla  presente  tariffa,  ma  che  rientrano  nel  campo  di  attività  propria  del geometra.

Art. 61. – Quando alle prestazioni da valutarsi discrezionalmente siano connesse operazioni contemplate dalla presente tariffa fra quelle da valutarsi a tempo, a misura o a percentuale, il compenso discrezionale è integrato dai compensi risultanti dall’applicazione della tariffa per le operazioni sussidiarie suddette.

Art. 62.  –  Stima  dei  danni  della  grandine  e  dell’incendio  di  scorte.

Gli  onorari  per  la  stima  dei  danni prodotti da grandine e da incendio di scorte si valutano a discrezione con un minimo di € 3,39 e con gli aumenti previsti nei caso di contraddittori (art. 16), ed i rimborsi e indennizzi di cui agli artt. 21 a 25,28 e 31. Stima  dei  danni  colonici.  –  Gli  onorari  per  la  stima  dei  danni  colonici  si  valutano  analogamente  con un minimo dì € 3,39 (vedi art. 29, lettera m).

Prestazioni varie

Art. 63.  – Stima delle acque irrigue.

Nella stima delle acque irrigue, l’onorario può essere stabilito, secondo l’importanza e le difficoltà a vacazioni o a discrezione, fermi i rimborsi e i compensi orari di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31.

Art. 64.  –  Funzioni  contabili  e  amministrative  di  case  e  beni  rustici.  Curatele  di  aziende  agrarie.

In mancanza di speciali accordi fra le parti, la  retribuzione del geometra, quando sia amministratore delle aziende immobiliari,  à  stabilita  in  base  alle  percentuali  del  reddito  lordo  spettante  al  proprietario,  comprensivo di ogni forma di proventi, nella misura indicata nella allegata tabella L2. A tale onorari va aggiunto soltanto il rimborso delle spese vive. Dai compensi si intendono escluse le eventuali prestazioni tecniche, che dovranno essere compensate a parte a nonna di tariffa. Le modalità per il pagamento dell’onorario e dei rimborsi sono oggetto di apposita convenzione; altrimenti il pagamento  è  corrisposto  mediante  anticipi  trimestrali  sui  3/4  del  reddito certo, e il saldo a chiusura dei conti annuali. Quando, con l’amministrazione delle aziende rurali, si richieda anche la tenuta dei conti colonici, l’onorario è aumentato del 30 per cento. Quando,  per  cause  estranee  all’andamento  dell’amministrazione  immobiliare  (danni,  riduzioni  dei  prezzi, ecc.), il reddito subisca forti contrazioni, l’onorario è determinato in base al reddito medio dell’ultimo triennio.

Art. 65. – Prestazioni per compravendite, affitti.

L’onorario per le prestazioni relative a compravendite o affitti  di  immobili  si  determina  sulle  seguenti  percentuali  dell’importo  della  compravendita  o  del  cumulo  degli importi annui degli affitti secondo la tabella seguente:

Importi  fino a € 2.582,28 – Compravendite – 2.72% Affitti 2.04%

Importi   € 25.822,84 – Compravendite 2.57% Affitti 1.90%

Importi  € 51.645,69 – Compravendite – 2.40% Affitti 1.75%

Importi  € 103.291,38 – Compravendite – 2.05% Affitti 4.15%