Onorari decretati dal Ministero della Giustizia

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in base al quale ogni    triennio    puo’    essere    adeguata  la  misura  degli  onorari fissi, variabili  o  a  vacazione  spettanti  a  periti, consulenti tecnici, interpreti,  e  traduttori,  in  relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT  dell’indice  dei  prezzi  al  consumo  per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente; Visto  il  decreto  del Presidente  della  Repubblica 27  luglio  1988, n.352, con il quale e’ stata adeguata la misura dei predetti onorari in relazione  alla  variazione  accertata  dall’ISTAT,  dell’indice  dei  prezzi    al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e  impiegati verificatasi dal dicembre 1984 al dicembre 1987; Visto  il  decreto  ministeriale  5 dicembre  1997, con il quale e’stata adeguata la misura  degli  onorari  a  vacazione  in  relazione  alla  variazione, accertata  dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per  le famiglie   di    operai  e  impiegati verificatasi  da  agosto  1988 ad

agosto 1994; Rilevato  che  non  si  e’  proceduto all’adeguamento degli onorari fissi  e  variabili  al termine del triennio agosto 1988-agosto 1991, ne’   in   quelli   successivi,   cosi’  come  non  si  e’  proceduto all’adeguamento  degli  onorari  commisurati  al tempo al termine del triennio agosto 1994-agosto 1997, ne’ in quello successivo; Considerato  che  la  misura degli onorari predetti non appare più adeguata; Ritenuta pertanto l’opportunita’ di procedere all’adeguamento degli onorari   sopra   indicati   rispettivamente  per  il  periodo agosto 1988-agosto 1999 e agosto 1994 – agosto 1999;  Rilevato    che    l’ISTAT,   con  nota del  23 maggio  2001, ha comunicato che  l’aumento  dell’indice  dei prezzi al consumo per le famiglie di operai  e impiegati, per il periodo agosto 1988-agosto 1999 e’ pari a 57,9%, e per il periodo agosto 1994-agosto 1999 e’ pari a 14,9%; Ritenuto  che  nelle  sopraindicate  rispettive misure debba essere effettuato  l’adeguamento,  per  il quale, ai sensi dell’art. 2 della legge 12  gennaio 1991, n.13, si può provvedere con decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1.Gli onorari di cui all’art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono  rideterminati nella misura di € 14,68 per la prima vacazione e di € 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.

2.Gli importi indicati nelle tabelle approvate con il decreto del Presidente   della   Repubblica   14 novembre   1983,  n.  820, sono rideterminati come da tabelle allegate al presente decreto.

3.Il  presente  decreto  entra  in  vigore il quindicesimo giorno successivo    a  quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale   della   Repubblica   italiana.   All’onere      derivante dall’attuazione  del  presente  decreto si fa fronte   con   gli stanziamenti      del    capitolo    1360,    nell’ambito  dell’unita’ previsionale  di  base 2.1.2.1., spese di giustizia, del centro  di  responsabilita’  “Affari  di  giustizia”,  dello stato di previsione  della    spesa    del    Ministero    della    giustizia  per  l’anno finanziario   2002   e  dei  corrispondenti  capitoli  per  gli  anni  successivi.Il  presente  decreto  sara’  inviato  al  controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 30 maggio 2002

Il Ministro della giustizia

Castelli

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Tremonti

Allegato

TABELLE  CONTENENTI   LA  MISURA  DEGLI  ONORARI  FISSI  E  DI QUELLI VARIABILI  DEI  PERITI  E  DEI  CONSULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI  ESEGUITE  SU  DISPOSIZIONE  DELL’AUTORITA’  GIUDIZIARIA  IN MATERIA CIVILE E  PENALE,  IN  ATTUAZIONE  DELL’ART. 2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N.319.

Art. 1.

Per  la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per  la  perizia  al  valore  del  bene  o  di altra utilità oggetto dell’accertamento   determinato  sulla  base  di  elementi  obiettivi risultanti  dagli  atti  del  processo e per la consulenza tecnica  al  valore    della    controversia;    se  non  e’  possibile applicare  i criteri  predetti   gli   onorari   sono  commisurati al tempo ritenuto necessario allo  svolgimento dell’incarico  e  sono determinati  in  base alle vacazioni.

Art. 2

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile  e  fiscale,  spetta  al  perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

da €0,00 fino a  € 5.164,57, dal 4,6896% al  9,3951%;

da €  5.164,58 e fino a € 10.329,14, dal 3,7580% al  7,5160%;

da € 10.329,15 e fino a € 25.822,84, dal 2,8106% al  5,6370%;

da € 25.822,85 e fino a € 51.645,69, dal 2,3527% al  4,6896%;

da € 51.645,70 e fino a € 103.291,38, dal 1,8790% al l3,7580%;

da €103.291,39 e fino a € 258.228,45, dal 0,9316% al  1,8790%;

da €258.228,46 fino e non oltre € 516.456,90, dal 0,4737% al  0,9474%.

E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

Art. 3

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende,   enti    patrimoniali,    situazioni    aziendali, patrimoni, avviamento,    diritti    a    titolo    di    risarcimento    di    danni, diritti aziendali  e  industriali  nonché relativi a beni mobili in genere,  spetta    al    perito  o  al  consulente  tecnico  un  onorario determinato ai sensi dell’articolo precedente e ridotto alla meta’. E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

Art. 4

Per  la  perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo  conto  dei  profili  e  perdite  spetta  al  perito  o  al consulente  tecnico  un  onorario  a  percentuale  calcolato  per scaglioni:

Sul totale delle attività:

da  € 0,00 fino a € 51.645,69, da 0,3790% a 0,7579%;

da € 51.645,70 fino a €103.291,38, da 0,1405% a 0,2811%;

da € 103.291,39 fino a  €258.228,45, da 0,0932% a 0,1879%;

da € 258.228,46 fino a  €516.456,90, da 0,0474% a 0,0947%;

da € 516.456,91 fino a €1.032.913,80 da 0,0235% a 0,0471%;

da €1.032.913,81 fino e non oltre € 2.582.284,50, da 0,0093% a 0,0188%

Sul totale dei ricavi lordi:

da  € 0,00 fino a € 258.228,45, da 0,0932% a 0,1879%;

da € 258.228,46 fino a € 516.456,90, da 0,0474% a 0,0947%;

da € 516.546,91 fino a €1.032.913,80,da 0,0188% a 0,0376%;

da €1.032.913,81 fino e non oltre €5.164.568,99, da 0,0093% a 0,0188%.

I  suddetti  onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio  riguarda  società,  enti o imprese che non svolgono alcuna attività  commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla  pura  e  semplice  amministrazione  di  beni immobili o al solo godimento  di  redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici. E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

Art. 5

Salvo  quanto  previsto nell’articolo precedente per la perizia o la consulenza   tecnica  in  materia  di  inventari,  rendiconti  e situazioni  contabili  spetta  al  perito  o al consulente tecnico un onorario da € 145,12 a € 970,42.

Art. 6

Per  la  perizia  o  la  consulenza  tecnica in materia di avarie comuni  spetta  al  perito  o  al  consulente  tecnico  un onorario a  percentuale   calcolato per  scaglioni  sull’ammontare  complessivodella somma ammessa:

da  € 0,00 fino a €  3.098,74, da 4,6896% a 9,3951%;

da  €  3.098,75 fino a €  5.164,57, da 3,7580% a 7,5160%;

da  €  5.164,58 fino a € 10.329,14, da 3,2843% a 6,5686%;

da  € 10.329,15 fino a € 25.822,84, da 2,8106% a 5,6370%;

da  € 25.822,85 fino a € 51.645,69, da 1,8790% a 3,7580%;

da  € 51.645,70 fino a €103.291,38, da 1,4053% a 2,8106%;

da  €103.291,39 fino a €258.228,45, da 0,7042% a 1,4085%;

da €258.228,46 fino e non oltre €516.456,90, da 0,2353% a 0,4705%.

E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12. Per  la  perizia  o  la  consulenza  tecnica in materia di avarie particolari  spetta  al  perito o al consulente tecnico un onorario a  percentuale   calcolato per  scaglioni  sull’ammontare  complessivo della somma liquidata:

da  € 0,00 fino a € 3.098,74, da 3,2843% a 6,5686%;

da  € 3.098,75 fino a € 5.164,57, da 2,8106% a 5,6370%;

da  € 5.164,58 fino a €15.493,71, da 1,4053% a 2,8106%;

da  €15.493,72 fino a €30.987,41, da 0,7042% a 1,4085%;

da  €30.987,42 fino a €51.645,69, da 0,4737% a 0,9474%;

da €51.645,70 fino e non oltre €103.291,38, da 0,2353% a 0,4705%.

E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

Art. 7

Per  la  perizia  o  la  consulenza  tecnica espletata con metodo attuariale  in  materia  di  ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali,  di  prestiti,  di  nude  proprieta’  e  usufrutti, di ammortamenti  finanziari,  di  adeguamento  al  costo  della  vita  e rivalutazione  monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 145,12 a € 484,95. Per  la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi    tecniche    di  gestioni  previdenziali  e  assistenziali,  di riserve matematiche  individuali e valori di riscatto di anzianita’ pregressa  ai    fini  del  trattamento  di  previdenza  e  quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 193,67 a € 582,05.

Art. 8

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a  percentuale  calcolato per scaglioni sull’ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell’anno cui si riferisce la valutazione:

da  € 0,00 fino a €  103.291,38  da 0,6632%, a 1,3106%;

da € 103.291,39 fino a €  258.228,45, da 0,3790%  a 0,7579%;

da € 258.228,46 fino a €  516.456,90, da 0,2842%  a 0,5684%;

da € 516.456,91 fino a €5.164.568,99, da 0,0379%  a 0,0758%;

da € 5.164.569 fino e non oltre €25.822.844,95 da 0,0093% a 0,0188%

E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12. Per  la perizia  o  la  consulenza tecnica in materia di analisi tecniche sui    bilanci  consuntivi  o  preventivi  di  enti  previdenziali, assicurativi o finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

da  € 0,00 fino a € 103.291,38, dal 0,3284% al 0,6569%;

da € 103.291,39 fino a € 258.228,45, dal 0,1405% al 0,2811%;

da € 258.228,46 fino a € 516.456,90, dal 0,0474% al 0,0947%;

da € 516.456,91 fino a € 5.164.568,99, dal 0,0141% a 0,0281%;

da € 5.164.569 fino e non oltre € 51.645.689,91, dal 0,00235% al 0,0047%.

Qualora  l’analisi di cui al comma precedente riguardi piu’ di un bilancio,   il   compenso   complessivo  e’  costituito  dalla somma dell’onorario relativo al bilancio piu’ recente e da quello spettante per ciascun bilancio precedente ridotto alla meta’. E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

Art. 9

Per  la  perizia  o  la consulenza tecnica in materia di opere di pittura,    scultura    e  simili  spetta  al  perito  o  al  consulente tecnico un onorario da € 96,58 a € 484,95. Quando l’indagine ha ad oggetto piu’ reperti l’onorario spettante per  ogni  reperto  successivo  al primo e’ ridotto da un terzo a due terzi.

Art. 10

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni   o   di  contributi  previdenziali,  assicurativi, assistenziali  e  fiscali  e  ogni  altra  questione  in  materia  di rapporto di  lavoro  spetta  al  perito o al consulente tecnico un onorario da € 145,12 a € 582,05.

Art. 11

Per  la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie,      impianti      industriali,    impianti    di    servizi  generali,  impianti  elettrici,  macchine  isolate  e  loro  parti, ferrovie,  strade  e  canali,    opere    idrauliche,    acquedotti  e fognature, ponti, manufatti isolati  e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta  al  perito  o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

da  € 0,00 fino a €  5.164,57, da 6,5686% a 13,1531%;

da  €  5.164,58 fino a € 10.329,14, da 4,6896% a 9,3951%;

da  €  10.329,15 fino a € 25.822,84, da 3,7580% a 7,5160%;

da  €  25.822,85 fino a € 51.645,69, da 2,8106% a 5,6370%;

da  €  51.645,70 fino a €103.291,38, da 1,8790% a 3,7580%;

da  € 103.291,39 fino a €258.228,45, da 0,9316% a 1,8790%;

da  € 258.228,46 fino e non oltre €516.456,90 da 0,2353% a 0,4705%.

E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

Art. 12

Per  la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza    tecnica    alle  prescrizioni  di  progetto  e/o  di contratto, capitolati  e  norme,  di collaudo di lavori e forniture, di  misura  e  contabilita’    di    lavori,    di    aggiornamento    e revisione dei prezzi, spetta  al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di € 145,12 ad un massimo di € 970,42. Per  la  perizia  o  consulenza  tecnica  in  materia  di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione,  la  misura  dei  fondi  rustici, i rilievi di strade, canali,  fabbricati,  centri  abitati  e  aree fabbricabili spetta al perito  o  al consulente tecnico un onorario minimo di € 145,12 ad un massimo di € 970,42.

Art. 13

Per  la  perizia  o  la  consulenza  tecnica in materia di estimo spetta    al    perito    o  al  consulente  tecnico  un  onorario  a percentuale calcolato per scaglioni sull’importo stimato:

da  € 0,00 fino a €  5.164,57, dall’1,0264% al 2,0685%;

da €  5.164,58 fino a € 10.329,14, dallo 0,9316% all’1,8790%;

da € 10.329,15 fino a € 25.822,84, dallo 0,8369% all’1,6895%;

da € 25.822,85 fino a € 51.645,69, dallo 0,5684% all’1,1211%;

da € 51.645,70 fino a €103.291,38, dallo 0,3790% allo 0,7579%;

da €103.291,39 fino a €258.228,45, dallo 0,2842% allo 0,5684%;

da €258.228,46 fino e non oltre € 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%.

Nel  caso  di  stima  sommaria  spetta  al perito o al consulente tecnico  un  onorario  determinato  ai  sensi  del comma precedente e ridotto  alla meta’; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso e’ ridotto di due terzi. E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

Art. 14

Per  la  perizia  o  la  consulenza in materia di cave e miniere,minerali,  sostanze  solide,  liquide e gassose spetta al perito o al  consulente    tecnico  un  onorario  a  percentuale  calcolato  per scaglioni sull’importo stimato:

da  € 0,00 fino a € 5.164,57, dall’1,4053% al 2,8106%;

da  €  5.164,58 fino  a  €  10.329,14,  dallo 0,9316% all’1,8790%;

da  € 10.329,15 fino a € 25.822,84, dallo 0,4737% allo 0,9474%;

da  € 25.822,85 fino a € 51.645,69, dallo 0,2842% allo 0,5684%;

da  € 51.645,70 fino a € 103.291,38, dallo 0,1879% allo 0,3758%;

da € 103.291,39 fino a € 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;

da  €  258.228,46 fino e non oltre € 516.456,90, da 0,0474% a 0,0947%.

E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

Art. 15

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione  e  trasformazione  di  aerei,  navi  e imbarcazioni e in  quella    di    salvataggio    e    recuperi  spetta  al  perito  o  al consulente tecnico  un onorario determinato ai sensi dell’art. 11 e ridotto  alla  meta’.    In    materia    di    valutazione  di  danni l’onorario  come innanzi  determinato  e’  ulteriormente  ridotto alla meta’. E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 96,58.

Art. 16

Per  la  perizia  o  la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili  amministrative  di  case  e  beni  rustici, di curatele di aziende  agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di  redazione  di  stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali  e  riparto  di  spese condominiali spetta al perito o al consulente  tecnico  un  onorario  da  un minimo di € 145,12 ad un massimo di € 970,42.

Art. 17

Per  la  consulenza  tecnica  in  materia  di  infortunistica del traffico  e  della  circolazione  spetta  al  consulente  tecnico  un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

da  € 0,00 fino a € 258,23, dal 7,5160% al 15,0321%;

da € 258,24 fino a €   516,46, dal 5,6370% all’11,2741%;

da € 516,47 fino a € 2.582,28, dal 3,7580% al 7,5160%;

da  €  2.582,29 fino a €25.822,84, dall’1,4053% al 2,8106%;

da €  25.822,85 fino e non oltre € 51.645,69, dallo 0,9316% all’1,8790%.

E’  in  ogni  caso  dovuto  un  compenso  non  inferiore  a  €  38,73.  Il  valore e’ determinato in base all’entita’ del danno cagionato alla cosa. Nel caso di piu’ cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore  entita’.  Per  la  perizia nella materia di cui al primo comma  l’onorario  e’  commisurato  al tempo ritenuto necessario allo  svolgimento  dell’incarico  ed  e’  determinato  in  base  alle vacazioni.

Art. 18

Per  la  perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di  armi,  di  proiettili,  di bossoli e simili spetta al perito o al consulente  tecnico  un  onorario  da € 48,03 a € 145,12 per il primo reperto. Se  il  reperto  e’ costituito da un’arma in esso sono compresi i proiettili e i bossoli. Per  la  perizia  o la consulenza tecnica in materia di balistica spetta  al perito o al consulente tecnico un onorario da € 96,58 a € 387,86 per il primo reperto. Quando  l’indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto piu’  reperti  l’onorario  spettante  per  ogni reperto successivo al primo e’ ridotto da un terzo a due terzi.

Art. 19

Per   la   perizia   o   la  consulenza  tecnica  in  materia  di geomorfologia   applicata,   idrogeologia,   geologia   applicata e stabilita’  dei  pendii  spetta  al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di € 241,70 ad un massimo di € 4.852,11.

Art. 20

Per  la  perizia  in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione  del  giudizio  raccolta  a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

visita medico-legale € 19,11;

ispezione esterna di cadavere € 19,11;

autopsia € 67,66;

autopsia su cadavere esumato € 96,58.

Qualora  il  parere  non possa essere dato immediatamente e venga presentata    una    relazione  scritta,  spetta  al  perito,  per  le medesime operazioni, un onorario:

per visite medico-legali da € 48,03 a € 145,12;

per accertamenti su cadavere da € 116,20 a € 387,86.

Art. 21

Per  la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici,  identificazione  di  agenti  patogeni,  riguardanti  la persona spetta al consulente tecnico un onorario da € 48,03 a € 290,77.

Art. 22

Per  la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l’esame alcoolimetrico    spetta    al  perito  o  al  consulente  tecnico  un onorario di € 14,46 a campione.

Art. 23

Per  la  perizia  o  la  consulenza  tecnica avente ad oggetto la ricerca  del  tasso  percentuale  carbossiemoglobinemico  spetta  al perito o al consulente tecnico un onorario di € 28,92 a campione.

Art. 24

Per  la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 96,58 a € 387,86.

Art. 25

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su  materiale  biologico  o  su  tracce  biologiche  ovvero  indagini biologiche  o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su  tracce    biologiche    spetta    al    perito    o    al    consulente tecnico un onorario da € 28,92 a € 290,77. Qualora  i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono piu’ di uno    l’onorario    spettante  per  ciascuno  di  essi,  successivo  al primo, e’ ridotto alla meta’.

Art. 26

Per  la  perizia  o  la  consulenza  tecnica  avente  ad  oggetto accertamenti      diagnostici      su      animali,      nel    caso    di immediata espressione  del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o al consulente tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

visita clinica € 19,11;

esame necroscopico € 67,66.

Qualora  il  parere  non possa essere dato immediatamente e venga presentata    una    relazione    scritta,  spetta  al  perito  o  al consulente tecnico, per le medesime operazioni, un onorario:

per visita clinica da € 48,03 a € 145,12;

per esame necroscopico da € 96,58 a € 290,77.

Nel  caso  di  malattie  infettive,  epidemiche  o endemiche, che abbiano  interessato  piu’  capi  facenti parte di un gregge o di una mandria  o  di  un allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi sono raddoppiati.

Art. 27

Per  la  perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 48,03 a € 145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza,  da  €  67,66  a  €  193,67 a campione per la ricerca quantitativa. Per  la  perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti biologici  spetta  al  perito  o al consulente tecnico un onorario da €  67,66  a  €  193,67  per  l’analisi  qualitativa di ciascuna sostanza da € 48,03 a € 145,12 per l’analisi quantitativa. Quando  le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono piu’ di uno  l’onorario  spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo e’ ridotto alla meta’.

Art. 28

Per  la  perizia  o  la  consulenza tecnica chimica-tossicologica avente    ad    oggetto    la    ricerca    quantitativa  o  qualitativa completa generale  incognita  delle sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche  non volatili nonche’ di agenti patogeni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 48,03 a € 145,12. Per   la  perizia  o  la  consulenza  ecotossicologica  volta  ad accertare  le  alterazioni  e le impurita’ di qualsiasi sostanza o ad  identificare  gli  agenti  patogeni  infettanti,  infestanti  e inquinanti, spetta  al perito o al consulente tecnico un onorario da € 48,03 a € 407,48. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inquinamento acustico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 48,03 a € 484,95.

Art. 29

Tutti  gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle,   sono   comprensivi   della   relazione   sui   risultati dell’incarico espletato,   della  partecipazione  alle  udienze  e  di  ogni  altra attivita’ concernente i quesiti.