Legge per la casa

Legge 22 ottobre 1971, n. 865

Programmi e coordinamento per l’edilizia residenziale pubblica

TITOLO I – PROGRAMMI E COORDINAMENTO DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
artt. 1 – 8

TITOLO II – NORME SULL’ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ
artt. 9 – 25

TITOLO III – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 17 AGOSTO 1942, N. 1150, 18 APRILE 1962, N. 167 e 29 SETTEMBRE 1964, N. 847
artt. 26 – 47

TITOLO IV – PROGRAMMI PUBBLICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
artt. 48 – 71

TITOLO V – EDILIZIA AGEVOLATA. AGEVOLAZIONI FISCALI
artt. 72 – 76

TITOLO I – PROGRAMMI E COORDINAMENTO DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 1

Per la realizzazione di programmi di interventi di edilizia abitativa e degli altri fini indicati nella presente legge, tutti i fondi stanziati a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle aziende statali e dagli enti pubblici edilizi a carattere nazionale, destinati agli stessi scopi, anche se derivanti dalla stipulazione di mutui, dall’emissione di obbligazioni e dal versamento di contributi da parte di enti e di privati, sono impiegati unitariamente dallo Stato secondo le norme della presente legge.
(omissis – II comma)

Art. 2

É istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per l’edilizia residenziale (CER).
(omissis – commi II-IV)

Artt. 3 – 6

(omissis)

Art. 7

Alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non siano stati emanati, in materia urbanistica, i decreti delegati previsti dall’articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni dell’Amministrazione dei lavori pubblici relative ai regolamenti edilizi; ai programmi di fabbricazione, ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, ai piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale ed ai piani di lottizzazione.
Sono, altresì, trasferiti alle Regioni i poteri di cui agli articoli 6 e 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando si tratti di opere eseguite od autorizzate in violazione delle prescrizioni del programma di fabbricazione o delle norme del regolamento edilizio, nonché i poteri di nulla osta di cui all’articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, quando si tratti di deroghe alle norme del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione.
Per le procedure di annullamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il termine stabilito dall’articolo 7, terzo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, decorre dalla data suddetta.
Nell’esercizio delle attribuzioni indicate ai precedenti commi, le Regioni si avvalgono dei provveditorati regionali alle opere pubbliche e delle sezioni urbanistiche regionali.

Art. 8

(omissis – I comma)
Il CER, avvalendosi delle Regioni, predispone e realizza ogni due anni un censimento dei fabbisogni abitativi del Paese, accertando nel contempo la composizione dei nuclei familiari, i redditi e la reale situazione abitativa nonché la dislocazione territoriale delle abitazioni.

TITOLO II – NORME SULL’ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Art. 9

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano all’espropriazione degli immobili, disposta per la realizzazione degli interventi previsti nel precedente titolo, per l’acquisizione delle aree comprese nei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria compresi i parchi pubblici e di singole opere pubbliche, per il risanamento, anche conservativo, degli agglomerati urbani, per la ricostruzione di edifici o quartieri distrutti o danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali, per l’acquisizione delle aree comprese nelle zone di espansione, a termini dell’articolo 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nonché per l’acquisizione degli immobili necessari per la costituzione di parchi nazionali.

Art. 10

Le amministrazioni, gli enti ed i soggetti legittimati a promuovere il procedimento di espropriazione per pubblica utilità depositano nella segreteria del comune, nel cui territorio sono compresi gli immobili da espropriare, una relazione esplicativa dell’opera o dell’intervento da realizzare, corredata dalle mappe catastali, sulle quali siano individuate le aree da espropriare, dall’elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, nonché dalle planimetrie dei piani urbanistici vigenti.
Il sindaco notifica agli espropriandi e dà notizia al pubblico dell’avvenuto deposito entro dieci giorni mediante avviso da affiggere nell’albo del comune e da inserire nel Foglio degli annunzi legali della provincia.
Decorso il termine di quindici giorni dalla data della inserzione dell’avviso nel Foglio degli annunzi legali, durante il quale gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella segreteria del comune, il sindaco entro i successivi quindici giorni trasmette tutti gli atti, con le deduzioni dell’espropriante e con le eventuali osservazioni del comune, al presidente della giunta regionale.

Art. 11

Entro trenta giorni dal ricevimento, il presidente della giunta regionale, con decreto costituente provvedimento definitivo, dichiara, ove occorra, la pubblica utilità nonché la indifferibilità e l’urgenza delle opere e degli interventi previsti nella relazione, ed indica la misura dell’indennità di espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto, determinata in base ai criteri di cui al successivo articolo 16. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati.
Ove il presidente della giunta regionale non adempia entro il termine previsto dal precedente comma, il decreto è emesso dal Ministro per i lavori pubblici.
Il decreto è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel Foglio degli annunzi legali della provincia.
L’ammontare dell’indennità provvisoria è comunicato ai proprietari espropriandi a cura del presidente della giunta regionale nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 12

I proprietari, entro 30 giorni dalla notificazione dell’avviso di cui al quarto comma dell’articolo 11, possono convenire con l’espropriante la cessione volontaria degli immobili, per un prezzo non superiore del 10 per cento all’indennità provvisoria.
Nello stesso termine di cui al precedente comma, i proprietari comunicano al presidente della giunta regionale e all’espropriante se intendono accettare l’indennità provvisoria. In caso di silenzio l’indennità si intende rifiutata.
Decorso il termine di cui al precedente comma, il presidente della giunta regionale ordina all’espropriante, in favore degli espropriandi, il pagamento delle indennità che siano state accettate, ed il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti.
La Cassa depositi e prestiti provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, al pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo di indennità di esproprio o di occupazione in base al solo nulla osta del prefetto, al quale compete l’accertamento della libertà e proprietà dell’immobile espropriato.

Art. 13

Il prefetto – su richiesta dell’espropriante, il quale deve fornire la prova di avere adempiuto a quanto prescritto dal terzo comma dell’articolo 12 – pronuncia, entro 15 giorni dalla richiesta, l’espropriazione sulla base dei dati risultanti dalla documentazione di cui all’articolo 10.
Il decreto del prefetto deve essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, inserito per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia e trascritto presso il competente Ufficio dei registri immobiliari in termini di urgenza.
Il decreto prefettizio costituisce provvedimento definitivo.
In caso di ricorso giurisdizionale, da presentarsi nei termini di legge, l’esecuzione dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità, di occupazione temporanea e d’urgenza e di espropriazione impugnati può essere sospesa, ai sensi dell’articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei soli casi di errore grave ed evidente nell’individuazione degli immobili ovvero nell’individuazione delle persone dei proprietari.

Art. 14

Pronunciata l’espropriazione, e trascritto il relativo provvedimento, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità, anche nel caso previsto nell’ultimo comma dell’articolo 13.

Art. 15

Qualora l’indennità non sia stata accettata nel termine di cui al primo comma dell’articolo 12, il presidente della giunta regionale richiede la determinazione dell’indennità al competente Ufficio tecnico erariale.
L’Ufficio tecnico erariale, entro trenta giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale, comunica l’indennità da esso determinata anche all’espropriante.
L’espropriante comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono, mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili; deposita la relazione dell’Ufficio tecnico erariale nella segreteria del comune e rende noto al pubblico l’eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma dell’articolo 10.

Art. 16

L’Ufficio tecnico erariale determina ogni anno entro il 31 gennaio, nell’ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l’ultima pubblicazione ufficiale dell’Istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.
In sede di prima applicazione, tale determinazione viene effettuata entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con riferimento al precedente anno solare.
L’indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui al successivo articolo 18, è commisurata al valore agricolo medio di cui al primo comma, corrispondente al tipo di coltura in atto nell’area da espropriare.
Nelle aree comprese nei centri edificati e nelle aree delimitate come centri storici dagli strumenti urbanistici, l’indennità è commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l’area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento su quella coltivata della regione agraria stessa. Tale valore è moltiplicato:
a) nelle aree delimitate come centri storici, per un coefficiente da 4 a 5 se l’area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per un coefficiente da 2 a 4 se l’area ricade nel territorio degli altri comuni; tali aree debbono essere destinate ad uso pubblico o comunque alla costruzione di edifici per pubblici servizi;
b) nelle aree delimitate come centri edificati, per un coefficiente da 2 a 2,50 se l’area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per un coefficiente da 1,1 a 2 se l’area ricade nel territorio degli altri comuni.
Per l’espropriazione delle aree che risultino edificate o urbanizzate ai sensi dell’articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l’indennità è determinata in base alla somma del valore dell’area, definito a norma dei precedenti commi, e del valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione. Se la costruzione è stata eseguita senza licenza o in contrasto con essa o in base ad una licenza annullata e non è stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 41, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, ne deve essere disposta ed eseguita la demolizione ai sensi dell’articolo 26 della stessa legge e l’indennità è determinata in base al valore della sola area.
Nella determinazione dell’indennità non deve tenersi alcun conto dell’utilizzabilità dell’area ai fini dell’edificazione nonché dell’incremento del valore derivante dalla esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque altra opera o impianto pubblico.
L’indennità determinata a norma dei commi precedenti è aumentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati, fino alla data dell’espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all’ultimo trasferimento dell’immobile precedente l’espropriazione.

Art. 17

Nel caso che l’area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, l’indennità di espropriazione determinata ai sensi dell’articolo 16 è raddoppiata.
Nel caso invece che l’espropriazione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l’indennità di espropriazione determinata ai sensi dell’articolo 16 in favore del proprietario, uguale importo dovrà essere corrisposto al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante che coltivi il terreno espropriando almeno da un anno prima della data del deposito della relazione di cui all’articolo 10.
L’indennità aggiuntiva prevista dai precedenti commi è determinata in ogni caso in misura uguale al valore agricolo medio di cui al primo comma dell’articolo 16, corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, ancorché si tratti di aree comprese nei centri edificati o delimitate come centri storici.
Le maggiorazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo vengono direttamente corrisposte ai suindicati soggetti nei termini previsti per il pagamento delle indennità di espropriazione.

Art. 18

Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, ai fini dell’applicazione del precedente articolo 16 procedono alla delimitazione dei centri edificati con deliberazione adottata dal consiglio comunale. In pendenza dell’adozione di tale deliberazione, il comune dichiara con delibera consiliare, agli effetti del procedimento espropriativo in corso, se l’area ricade o meno nei centri edificati.
Il centro edificato è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione.
Ove decorra inutilmente il termine previsto al primo comma del presente articolo, alla delimitazione dei centri edificati provvede la Regione.

Art. 19

Entro trenta giorni dall’inserzione dell’avviso del deposito della relazione dell’Ufficio tecnico erariale nel Foglio degli annunci legali della provincia, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell’indennità possono proporre opposizione alla stima dell’Ufficio tecnico erariale davanti alla corte d’appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all’espropriante.
L’opposizione può essere proposta anche dall’espropriante.

Art. 20

L’occupazione di urgenza delle aree da espropriare è pronunciata con decreto del prefetto. Tale decreto perde efficacia ove l’occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla sua emanazione.
L’occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso.
L’Ufficio tecnico erariale provvede, su richiesta del prefetto, alla determinazione dell’indennità di occupazione in una somma pari, per ciascun anno di occupazione, ad un ventesimo dell’indennità che sarebbe dovuta per l’espropriazione dell’area da occupare, calcolata a norma dell’articolo 16 ovvero, per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo della indennità annua.
Contro la determinazione dell’indennità gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d’appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all’occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell’indennità a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 21

Qualora venga a cessare la destinazione alla realizzazione di un interesse pubblico delle aree espropriate in base alle disposizioni contenute nel presente titolo, i comuni, entro e non oltre 180 giorni dalla cessazione della succitata destinazione, hanno diritto alla prelazione sulle aree comprese nel loro territorio dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi dello articolo 16 e seguenti. In caso di disaccordo il corrispettivo è determinato dall’Ufficio tecnico erariale ad istanza anche di uno solo degli interessati. Avverso la stima può essere proposta opposizione, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, davanti la corte di appello competente per territorio.
Le aree acquisite al comune fanno parte del suo patrimonio indisponibile.
Il comune utilizza direttamente le aree occorrenti per l’esecuzione delle opere di sua competenza e dà in concessione le aree occorrenti per la realizzazione di opere o di interventi di pubblica utilità.

Artt. 22 – 24

(omissis)

Art. 25

La delega al presidente della giunta regionale degli adempimenti previsti dal presente titolo ha efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti delegati da emanarsi ai sensi dell’articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
A tal fine il presidente della giunta regionale si avvale del competente provveditorato alle opere pubbliche.

TITOLO III – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 17 AGOSTO 1942, N. 1150, 18 APRILE 1962, N. 167 e 29 SETTEMBRE 1964, N. 847

Art. 26

I comuni hanno facoltà di espropriare, entro le zone di espansione dell’aggregato urbano, le aree inedificate e quelle su cui insistono costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio, secondo quanto previsto dall’articolo 18, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, fatta eccezione per le aree comprese nei piani di lottizzazione convenzionali autorizzati dal comune dopo la entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765. Ai fini di un’organica utilizzazione delle zone di espansione il comune entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, se fornito di piano regolatore generale, o dalla data di approvazione del medesimo, delibera un programma per gli scopi di cui al presente comma e nei limiti previsti dal comma seguente; tale programma può essere aggiornato ogni cinque anni.
La deliberazione consiliare, con la quale i comuni decidono di avvalersi della suddetta facoltà, indica la delimitazione dei comprensori di aree da espropriare, la cui estensione non può essere superiore al 20 per cento delle zone di espansione previste dal piano regolatore, al di fuori di quelle già comprese nei piani di zona ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.
Tale deliberazione comporta il vincolo delle aree da espropriare per un periodo non superiore ad un quinquennio.
Entro tale periodo è formato il piano particolareggiato, alla cui approvazione – ai sensi delle disposizioni vigenti – è subordinata la esecuzione delle espropriazioni a norma del precedente titolo II.
Sono abrogati i commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e l’articolo 19 della stessa legge.
L’utilizzazione delle aree espropriate è disciplinata dalle norme contenute nel successivo articolo 35, salvo quanto previsto dalle seguenti disposizioni:
1) per le aree aventi prevalente destinazione residenziale: le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare sono quelle indicate dal piano particolareggiato. Le percentuali stabilite in termini volumetrici nell’undicesimo comma dell’articolo 35 vanno riferite all’estensione delle aree suddette. Per gli alloggi costruiti su aree cedute in proprietà non sono richiesti i requisiti soggettivi indicati nell’undicesimo, nel sedicesimo e nel diciottesimo comma dell’articolo 35;
2) per le aree aventi prevalenti destinazioni non residenziali: la quota da cedere in proprietà non può essere superiore al 50 per cento, in termini volumetrici, delle aree comprese nel piano particolareggiato ed aventi le destinazioni innanzi indicate; la cessione in proprietà di tali aree e la concessione del diritto di superficie per le altre aree sono effettuate previo esperimento di asta pubblica e la convenzione è stipulata con l’aggiudicatario della gara.
La base d’asta è pari al costo di acquisizione delle aree, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile. La somma eccedente la base d’asta è destinata dal comune alla esecuzione di opere di urbanizzazione.

Art. 27

I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi.
Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell’ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta regionale.
Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d’esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.
Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.
Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico, in misura non superiore al 50 per cento mediante la cessione in proprietà e per la rimanente parte mediante la concessione del diritto di superficie. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell’ambito di programmi già approvati dal CIPE.
La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni.
Contestualmente all’atto di concessione, o all’atto di cessione della proprietà dell’area, tra il comune da una parte e il concessionario o l’acquirente dall’altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell’acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza.

Art. 28

L’ultimo comma dell’articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dai seguenti:
“Più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di zona consortile ai sensi della presente legge.
La Regione può disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili”.

Art. 29

Il primo comma dell’articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:
“L’estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell’edilizia economica e popolare per un decennio e non può eccedere quella necessaria a soddisfare il 60 per cento del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato.”.

Art. 30

Sono fatte salve le previsioni dei piani di zona approvati prima dell’entrata in vigore della presente legge, dimensionati in misura superiore a quanto previsto dal precedente articolo 29 della presente legge.

Art. 31

La percentuale del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa di cui all’articolo 29 della presente legge si applica anche nei casi in cui i comuni o loro consorzi procedono all’aggiornamento dei piani di zona già approvati.

Art. 32

Il terzo comma dell’articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:
“Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle quali insistono immobili la cui demolizione o trasformazione sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione del piano.”.

Art. 33

L’ultimo comma dell’articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dai seguenti:
“Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone riservate all’edilizia economica e popolare ai sensi dei precedenti commi sono comprese in un programma di fabbricazione il quale è compilato a norma dell’articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed è approvato a norma dell’articolo 8 della presente legge.
I comuni possono comprendere tali zone anche in un piano regolatore soltanto adottato e trasmesso ai competenti organi per l’approvazione. In tale ipotesi il piano delle zone suddette, approvato con le modalità di cui al comma precedente, è vincolante in sede di approvazione del piano regolatore”.

Art. 34

All’articolo 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è aggiunto il seguente comma:
“Le varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, o costituiscono adeguamento delle previsioni del piano ai limiti ed ai rapporti di cui all’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono approvate con deliberazione del consiglio comunale. La deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell’articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530”.

Art. 35

Le disposizioni dell’articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo.
Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi.
Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi dell’undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio.
Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.
La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici è a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99.
L’istanza per ottenere la concessione è diretta al sindaco o al presidente del consorzio. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore della edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie a proprietà indivisa.
La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall’assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso il competente Ufficio dei registri immobiliari, tra l’ente concedente ed il richiedente.
La convenzione deve prevedere:
a) il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione se già realizzate;
b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;
c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;
d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione;
e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;
f) le sanzioni a carico del concessionario per l’inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;
g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell’atto originario.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l’oggetto della concessione sia costituito dalla realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del quinto comma del presente articolo.
I comuni ed i consorzi possono, nella convenzione, stabilire, a favore degli enti che costruiscono alloggi da dare in locazione, condizioni particolari per quanto riguarda gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione.
Le aree di cui al secondo comma del presente articolo, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, nei limiti di una quota non inferiore al 20 e non superiore al 40 per cento, in termini volumetrici, di quelle comprese nei piani, sono cedute in proprietà a cooperative edilizie ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge, sempre che questi ed i soci delle cooperative abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l’assegnazione di alloggi economici e popolari.
Il prezzo di cessione delle aree è determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree stesse, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile.
Contestualmente all’atto della cessione della proprietà dell’area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico la quale deve prevedere:
a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le modalità del controllo sulla loro costruzione;
b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire;
c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;
d) i casi nei quali l’inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell’atto di cessione.
I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni di cui alla lettera f) dell’ottavo comma, nonché i casi di cui alla lettera d) del precedente comma dovranno essere preventivamente deliberati dal consiglio comunale o dall’assemblea del consorzio e dovranno essere gli stessi per tutte le convenzioni.
L’alloggio costruito su area ceduta in proprietà non può essere alienato a nessun titolo, nè su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di 10 anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità.
Decorso tale periodo di tempo, l’alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per la assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall’Ufficio tecnico erariale, tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell’area su cui essa insiste, determinati ai sensi del precedente articolo 16 e prescindendo dalla loro localizzazione, nonché del costo delle opere di urbanizzazione posto a carico del proprietario.
Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell’alloggio può trasferire la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l’obbligo di pagamento a favore del comune o consorzio di comuni, che a suo tempo ha ceduto l’area, della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell’area al momento dell’alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell’indice dei prezzi all’ingrosso calcolato dall’Istituto centrale di statistica. Detta differenza è valutata dall’Ufficio tecnico erariale ed è riscossa all’atto della registrazione del contratto dal competente Ufficio del registro, che provvede a versarla al comune o consorzio di comuni. La somma è destinata all’acquisto di aree per la costruzione di case economiche e popolari.
L’alloggio costruito su area ceduta in proprietà può essere dato in locazione, sino a che non sia stata pagata a favore del comune o consorzio di comuni la somma di cui al comma precedente, esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l’assegnazione di alloggi economici e popolari, al canone fissato dall’Ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al sedicesimo comma del presente articolo. Il versamento della somma può essere effettuato, decorso il termine di 20 anni, direttamente dal proprietario, al comune o consorzio di comuni, indipendentemente dal trasferimento della proprietà dell’alloggio.
Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nei quattro precedenti commi sono nulli. Detta nullità può essere fatta valere dal comune o da chiunque altro vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Chiunque in virtù del possesso dei requisiti richiesti per l’assegnazione di alloggio economico o popolare abbia ottenuto la proprietà dell’area e dell’alloggio su di essa costruito, non può ottenere altro alloggio in proprietà dalle amministrazioni o dagli enti indicati nella presente legge o comunque costruiti con il contributo o con il concorso dello Stato a norma dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Art. 36

Le disposizioni contenute nell’articolo precedente non si applicano alle aree che alla data di entrata in vigore della presente legge siano state acquisite, previa assegnazione, da enti pubblici o da cooperative o siano state cedute, anche in superficie, dal comune a privati, o per le quali, alla medesima data, sia intervenuta l’assegnazione e sia in corso il procedimento di espropriazione da parte di detti enti o cooperative. Gli atti del procedimento di espropriazione non definiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono assoggettati alle norme contenute nel precedente titolo secondo.

Art. 37

Nel caso di procedimento esecutivo sull’immobile costruito su area in concessione superficiaria o in proprietà, l’immobile potrà essere aggiudicato, in concessione superficiaria o in proprietà, a soggetti aventi i requisiti per l’assegnazione di case economiche e popolari.
In tutti i casi in cui si verifichi la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie di cui all’ottavo comma, lettera f) dell’articolo 35, ovvero la risoluzione dell’atto di cessione in proprietà di cui al tredicesimo comma, lettera d) dell’articolo medesimo, l’ente che ha concesso il diritto di superficie o che ha ceduto la proprietà subentrerà nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge, con l’obbligo di soddisfare sino all’estinzione le ragioni di credito dei detti istituti.
I pagamenti da effettuare in adempimento di quanto previsto al comma precedente saranno considerati come spese obbligatorie da iscrivere in bilancio da parte degli enti obbligati, i quali sono tenuti a vincolare agli stessi pagamenti le rendite derivanti dalle costruzioni acquisite per devoluzione o risoluzione della cessione in proprietà.

Art. 38

Le disposizioni dell’articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme del presente articolo.
I piani hanno validità decennale e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:
a) l’estensione delle aree di cui si prevede l’utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;
b) la quota delle aree da cedere in proprietà entro i limiti stabiliti dall’articolo 35 della presente legge;
c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale;
d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c).
I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del consiglio comunale.

Art. 39

Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 40

All’articolo 19 della legge 18 aprile 1962, n. 167, le parole: “… utilizzate in proprio dagli enti di cui al terzo comma dell’articolo 10” sono sostituite con le parole: “… utilizzate dagli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell’edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie”.

Artt. 41 – 43

(omissis)

Art. 44

All’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, è aggiunto il seguente comma:
“Le opere di cui all’articolo 1, lettera c), sono le seguenti:
a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell’obbligo;
c) mercati di quartiere;
d) delegazioni comunali;
e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
h) aree verdi di quartiere”.

Artt. 45 – 47

(omissis)

TITOLO IV – PROGRAMMI PUBBLICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 48

Nel triennio 1971-1973 i programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al presente titolo prevedono: la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori ed a coloro che occupano abitazioni improprie, malsane e fatiscenti da demolire; la costruzione di alloggi destinati a soddisfare i fabbisogni abitativi di zone colpite da calamità naturali; la costruzione di case-albergo per studenti, lavoratori, lavoratori immigrati e persone anziane, nonché di alloggi destinati ai cittadini più bisognosi, anche riuniti in cooperative edilizie; la costruzione di alloggi in favore di lavoratori dipendenti emigrati all’estero e di profughi, anche se riuniti in cooperative edilizie; la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative agli interventi di edilizia abitativa; l’esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare dello Stato e degli enti di edilizia economica e popolare, escluso quello ceduto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2; l’integrazione dei contributi concessi agli istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione di programmi edilizi.
I programmi sono predisposti secondo le disposizioni contenute nel titolo I della presente legge.
Una quota non inferiore al 5 per cento dell’importo complessivo dei programmi suddetti è destinata all’esecuzione di opere di edilizia sociale.
Nella ripartizione degli interventi una quota non inferiore al 45 per cento degli importi complessivi è riservata ai territori di cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.
(omissis – commi V e VI)

Art. 49

(omissis)

Art. 50

Nei comuni che abbiano provveduto alla formazione dei piani di zona ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, le aree per la realizzazione dei programmi pubblici di edilizia abitativa previsti dal presente titolo sono scelte nell’ambito di detti piani.

Art. 51

Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, i programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate con deliberazione del consiglio comunale nell’ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.
Con la stessa deliberazione sono precisati, ove necessario, anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti, i limiti di densità, di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggio, in conformità alle norme di cui al penultimo comma dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
La deliberazione del consiglio comunale è adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione oppure dagli enti costruttori e diventa esecutiva dopo l’approvazione dell’organo di controllo che deve pronunciarsi entro venti giorni dalla data di trasmissione della delibera, con gli effetti nel caso di silenzio stabiliti dall’articolo 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine di cui al comma precedente, la scelta dell’area è effettuata dal presidente della giunta regionale.
La deliberazione del consiglio comunale o il decreto del presidente della giunta regionale comporta l’applicazione delle norme in vigore per l’attuazione dei piani di zona.

Art. 52

Le opere comprese nei programmi previsti dal presente titolo sono a tutti gli effetti dichiarate di pubblica utilità e i lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili.

Art. 53

(omissis)

Art. 54

Gli istituti autonomi per le case popolari provvedono a demolire le baracche ed a rendere inagibili gli altri alloggi impropri o malsani, già occupati dagli assegnatari dei nuovi alloggi non appena questi ultimi sono stati consegnati.
Qualora le baracche, grotte, caverne e simili si trovino su suoli di proprietà privata, il prefetto diffida, con proprio decreto, il proprietario ad effettuare, entro il termine di quindici giorni, i lavori di demolizione e di ostruzione, autorizzando l’Istituto autonomo per le case popolari a sostituirsi al proprietario, qualora questi lasci decorrere inutilmente il termine anzidetto.
(omissis – commi III-V)

Art. 55 – 59

(omissis)

Art. 60

Gli enti ed istituti, incaricati dell’attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, acquisiscono dai comuni le aree all’uopo occorrenti; gli stessi enti ed istituti possono tuttavia procedere direttamente all’acquisizione delle aree in nome e per conto dei comuni, d’intesa con questi ultimi.